Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (N° 40601 08-02-2022) e una recente sentenza della Corte di Cassazione contribuiranno, probabilmente, a far emergere i conti all’estero dei residenti fiscali in Italia”. A scriverlo in una nota è Angela Schirò, deputata del PD, Circoscrizione Europa.
La Cassazione ha stabilito (o meglio ribadito) che “l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione. Ovvero che non può essere semplicemente qualificata come “meramente formale”. L’obbligo dichiarativo risponde alla finalità di assicurare il monitoraggio dei beni in possesso fuori dall’Italia “quali manifestazioni del principio costituzionale di capacità contributiva”. Anche se il contribuente omette o si dimentica in buona fede, ha precisato la Corte Suprema.
In altre parole sono obbligati al monitoraggio fiscale i soggetti, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero. Ma anche attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (incluse le persone fisiche). Devono essere insomma dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi tutti gli investimenti di natura patrimoniale detenuti in territorio straniero. Tutto ciò che produce redditi imponibili in Italia. Incluse le attività di natura finanziaria da cui derivano interessi, dividendi e altri proventi finanziari di fonte estera.
L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti straniere nel periodo d’imposta 2018 e anni successivi. Il provvedimento è al fine di incentivare il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale. Con specifico riferimento alle attività detenute all’estero. Lo scopo è di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.
Ma come farà l’Agenzia a verificare le anomalie?
Sarà l’agenzia delle Entrate ad individuare i contribuenti che presentano delle possibili anomalie nelle dichiarazioni. La platea dei contribuenti interessati è identificata incrociando i dati ricevuti dall’Agenzia delle entrate da parte delle Amministrazioni fiscali estere aderenti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari all’estero. Ricordiamo che l’art. 8, paragrafo 3-bis, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE e successive modifiche; stabilisce che gli Stati membri devono trasmettere, (dal 2016 n.d.r.) le informazioni riguardanti i residenti appartenenti altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.
I contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno le comunicazioni in questione potranno regolarizzare la loro posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute; unitamente agli interessi ed alle sanzioni. Queste ultime possono essere determinate in misura ridotta a seguito dell’applicazione del ravvedimento operoso.
Ovviamente nell’ipotesi in cui il contribuente ritenga di essere in regola con gli adempimenti dichiarativi o ravvisi inesattezze nella comunicazione potrà fornire chiarimenti e idonea documentazione alle autorità competenti.