Il principio è in virtù del diritto tributario italiano definito “Word Wide Taxation” o tassazione mondiale. Ovvero i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano. Indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono generati. Anche se su tali redditi risultano già pagate le imposte nel Paese estero di produzione del reddito. Questo non esclude la possibilità di utilizzare il credito di imposta, per evitare la doppia tassazione, come previsto dalla normativa tributaria italiana.
Gli avvisi di accertamento ai contribuenti vengono inviati quando l’Agenzia delle Entrate rileva, nella documentazione in suo possesso, delle anomalie fiscali. I destinatari sono tutti quei cittadini italiani che lavorano all’estero e non si sono iscritti all’AIRE. E senza iscrizione all’AIRE il cittadino risulta fiscalmente residente in Italia. Quindi deve indicare in dichiarazione i redditi conseguiti all’estero.
Ma come fa l’Agenzia delle Entrate a sapere che un contribuente italiano ha lavorato e conseguito un reddito all’estero?
Bisogna risalire all’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Qua si dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti degli altri Stati membri in relazione. Informazioni, tra le altre, anche sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, dagli stessi percepiti.
Partendo da queste segnalazioni, secondo un comunicato dell’Agenzia delle Entrate, rilanciato dal deputato Fabio Porta, sono migliaia le lettere inviate in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero e non sono iscritti all’AIRE. La notizia è data dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n. 439255.
A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso. L’azione dell’Agenzia delle Entrate è per promuovere un adempimento spontaneo da parte dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Viene data così l’opportunità di regolarizzare l’errore o l’omissione della e nella dichiarazione dei redditi italiana per beneficiare della riduzione delle sanzioni previste. Infatti i contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno l’avviso di accertamento potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dalla legge (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). All’interno dell’avviso di accertamento sono comunque descritte le modalità per richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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Salve!
Se ho capito bene, il discorso si riferisce a chi non ha mai preso la residenza nel paese estero.
Ovvero qualcuno che ha fatto, ad esempio, un lavoro stagionale.
Non mi pare che il discorso valga quindi per
I furbetti dell’AIRE (che si trasferiscono in un altro paese, prendono la residenza lì, ma non si iscrivono).
Altrimenti non si capisce perché il paese estero debba inviare le informazioni _le informazioni riguardanti i residenti degli altri Stati membri_.
Se uno ha preso la residenza nel nuovo paese, immagino che questo non mandi nulla all’Italia.
se richiedono un accertamento si mandano eccome
Salve
Tutto questo significa che un figlio ancora residente a casa dei suoi genitori in Italia ma fisicamente all estero ,paghera’le sue tasse come dipendente all’estero e i suoi genitori pagheranno le tasse sul reddito del figlio solo perché risulta ancora residente in casa loro?
Buongiorno sono un commercialista all estero. Molti trattati di doppia imposizione aggiudicano di pagare le tasse sul lavoro dipendente nello stato di residenza fiscale. Per persone che vivono all estero con la famiglia lo stato estero diventa residenza fiscale a prescindere se in italia si é iscritti all aire o no. Per persone che hanno lavorato solo qualche mese all estero va bene. Per tutti gli altri mi spiace lo stato italiano non puo ignorare regole Internazionali. Chi puo essere pignorato in italia dovra passare per tribunali italiani. Per chi invece in italia non ha niente, lo stato dovrebbe passare tramite corte estero. Questa pero appliccando I trattato non sarebbe mai ragione all italia. La solita buffonata italiana
È da circa un’ annetto che sento parlare dell’AIRE. Me ne sono andato circa 9 anni fa e sono registrato in Ungheria a tutti gli effetti. Ho l’indirizzo qui, lo stipendio e tutto. Pensavo fosse una cosa automatica durante la visita all’ufficio immigrazioni ungherese nei primi 90 giorni. Ma ora che sono venuto a conoscenza dell’AIRE mi sembra più che chiaro che non va in retroattivo e che non posso fare nulla per correggere quei 9 anni ma solo gli anni futuri. Ho provato a cercato online ma molti articoli si contraddicono e sono molto confuso.
@Fabio Lanzafame. Mi ricollego al commento del collega Simone, se tu hai vissuto in Ungheria piu di 183 giorni in ogni anno fiscale allora sei “fiscalmente residente in ungheria e hai giustamente pagato le tasse da lavoro dipendente li e lo stato italiano non può tassarli nuovamente perché l’iscrizione all’aire non ti da la residenza fiscale (quella è data dal tempo in cui vivi in un posto e dal c. d. centro dei tuoi interessi economici)
Ciao Alfa, scusa per il difuso, ma ho bisogno di un chiarimento: AIRE non AIRE, passati i 183 di lavoro regolare in un Paese estero non sono passibile di doppia tassazione, corretto?
Posso chiedere una fonte cui posso fare riferimento nel caso in cui ..?
Grazie in anticipo
Salve ho lo stesso problema. vorrei chiedere a Simone se si occupa di questo per una consilenza.
Esperienza personale, residente all’ estero, ma non iscritto all’ AIRE. Lo stato Italiano un bel giorno si presenta e mi manda una cartella in cui vuole che paghi tutte le tasse sui redditi percepiti all’ estero. L’Agenzia delle Entrate si rifà alla normativa fiscale italiana, ma nel momento in cui c’è una convenzione internazionale, in caso di contrasto, prevale sulla normativa nazionale. Ergo, ho presentato una lettera in cui speigavo questo basilare principio con i relativi riferimenti normativi e dopo litigi vari, riuscendo ad arrivare sul tavolo del responsabile dell’ AdE, la pratica è stata chiusa. Fate valere i vostri diritti se siete nel giusto.
Puoi citare i riferimenti normativi in questione, @Marco? Just in case.
Ciao Marco, puoi darmi qualche dritta sulla convenzione internazionale di cui sopra? Grazie in anticipo